24 CFU: nota MIUR

>>24 CFU: nota MIUR

 

 

Il MIUR, con la nota 29999 del 25 ottobre 2017, fornisce importanti chiarimenti agli atenei sul tema dei 24 CFU necessari per l’accesso all’insegnamento.

Si riporta la suddetta nota

NOTA MIUR 25.10.2017, PROT. N. 29999

 

Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017.

 

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Direzione, a seguito di quesiti pervenuti dalla CRUI e di interlocuzioni con il CUN, ritiene opportuno precisare quanto di seguito relativamente alla documentazione e alle attività necessarie per l’acquisizione dei cd. “24 CFU”, quali requisito per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

 

Sulla certificazione “unica” atta all’assolvimento dell’acquisizione dei “24 CFU” e limite dei costi

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU; detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.

Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che tale certificazione “unica” prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU.

In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, preme sottolineare che:

a) la singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;

b) sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.

Per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili.

Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.

 

Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza

Si precisa che i crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.

Con particolare riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto. Si ricorda comunque che devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D.Lgs. 59/2017.

Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.

Infine si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.

Per indicazioni su possibili criteri per il riconoscimento delle attività pregresse al fine del rilascio degli attestati e della certificazione si rimanda al documento CUN del 27/09/2017, sottolineando la necessità che in ogni caso i nuovi percorsi seguano gli obiettivi formativi e i contenuti degli allegati al DM 616/17.

 

Iscritti a un Dottorato o una Scuola di Specializzazione

Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione dei 6 mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione.

La partecipazione a percorsi formativi attivati presso Istituzioni diverse da quella di “appartenenza” da parte di un dottorando/specializzando già iscritto presso un Istituzione universitaria è da ritenersi possibile solo in presenza di una convenzione fra tali istituti che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo effettuato dallo studente.

 

Sul semestre aggiuntivo e la trasmissione dati ad ANS

L’accesso ai percorsi formativi di cui all’art. 3 del suddetto DM 616/2017 comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello stesso decreto, l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.

Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

Pertanto, per quanto concerne la trasmissione dati ad ANS, sarà necessario che gli Atenei trasmettano l’informazione di quanti tra gli studenti iscritti alle lauree o alle lauree magistrali abbiano richiesto di acquisire i suddetti 24 CFU come aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del proprio titolo di studio finale.

Sarà utile, inoltre, conoscere per ciascun iscritto al percorso per l’acquisizione dei 24 CFU la data della certificazione finale.

Qualora studenti iscrittisi al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU concludano il proprio corso di studi, con la discussione

della tesi, prima del completamento dell’acquisizione dei 24 CFU, potranno completare tale acquisizione secondo le disposizioni regolamentari dei singoli Atenei.

 

Sulla natura delle attività formative erogate

I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFU ed erogati dalle istituzioni universitarie sono, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 616/2017, percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di una pluralità di attività formative offerte allo studente/ candidato secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare).

Inoltre, si evidenzia che le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione dei 24 CFU possono essere inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso di studio), senza bisogno di alcun intervento sulla SUA-CdS.

Al fine di dare la massima pubblicità all’attivazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU è in fase di predisposizione un apposito link, disponibile sul sito “Universitaly”, con il quale verranno fornite informazioni sulle istituzioni che hanno attivato le citate attività formative.

Sulla limitazione all’accesso in base alle disponibilità formative degli Atenei

Non si ritiene si possa applicare la normativa relativa al numero programmato in considerazione della diversa natura del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU rispetto ai corsi di laurea o laurea magistrale. Pertanto non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di

iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.

2017-11-05T22:05:36+00:00
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