Assunzioni ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021

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Assunzioni ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021

Il procedimento assunzionale concerne il personale inserito nelle prime fasce delle GPS ex OM 60/20 e negli elenchi aggiuntivi disciplinati dal  DM n. 51 del 03 Marzo 2021, destinati a tutti coloro che “abbiano conseguito il titolo di abilitazione o  di specializzazione entro il 31 Luglio 2021” con l’ulteriore requisito, per i soli docenti di posto comune, dello svolgimento “su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di servizio”, che abbiano prodotto apposita istanza attraverso la prescritta modalità telematica entro il termine del 21 Agosto 2021.

ASSEGNAZIONE O MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE

1) L’assegnazione di una delle sedi indicate nell’istanza comporta l’accettazione della stessa e,  conseguentemente, preclude il conferimento delle supplenze previste dall’OM 60/20 anche per altra classe di concorso o tipologia di posto (art. 4, comma 7, DM 242/21)
2) La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologia di posto e per le sedi  richieste consente la partecipazione degli aspiranti alle successive procedure di conferimento  delle nomine a tempo determinato da gestirsi ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b), OM 60/20  per le quali si fa, altresì, rimando agli articoli 4 e 5 del DM 242/21.

RINUNCE

Equivale a rinuncia:
1) la mancata presentazione dell’istanza;
2) la mancata indicazione di talune sedi rispetto alle sedi non espresse. In tale ipotesi l’istanza conserva la propria validità limitatamente alle sedi esplicitate.

EFFETTI DELLE RINUNCE

3) nell’ipotesi di assegnazione della sede in base alle preferenze espresse, la successiva rinuncia non  determina il rifacimento delle operazioni ex art. 59, comma 4, anche per altra classe di concorso o  posto
4) nel caso di cui al punto 3) è fatta salva la possibilità di partecipazione alle nomine a tempo  determinato ai sensi dell’OM 60/20, art. 2, comma 4, lett. a) e b), purché’ la rinuncia pervenga  secondo i termini e le modalità che saranno resi noti con successivo avviso.
Da ultimo, si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze prodotte fuori termine o con modalità difformi da quelle indicate dall’art. 4 del DM 242/21 ovvero quelle relative ad aspiranti di cui si sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 59, comma 4.

ALLEGATO-AVVISO-PROCEDURA-STRAORDINARIA-ART-59-DL-73-20211-2

2021-08-23T09:49:48+00:00
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