Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

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Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

Normativa di riferimento

  • CCNL 19 aprile 2018

 

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)

  • Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.
  • Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

 

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104

  • I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  • Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  • In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

 

Il preavviso per gli altri permessi

  • La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
  • In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

 

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
  • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico.
  • Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
  • I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
  • La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
  • La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
  • In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

 

Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia

  • Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

 

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

 

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata

  • I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

 

I permessi per concorsi o esami

  • Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

 

I permessi per lutto

  • Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
  • Retribuiti per tutti.

 

I permessi per matrimonio

  • Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
  • Retribuiti per tutti.
2018-10-19T19:09:34+00:00
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