Neoimmessi in ruolo e obbligo quinquennale

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Neoimmessi in ruolo e obbligo quinquennale

L’art.36 del CCNL 29/11/2007, finora valido, consentiva ai docenti di ruolo, anche neoassunti 2019/20, di accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Con la Legge 159/2019  “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104, purché  le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Quindi per l’introduzione del vincolo quinquennale su scuola, il docente neoimmesso in ruolo per il 2020/21, non potrà accettare supplenze a tempo determinato al 30/06 o 31/08 in altro ruolo/classe di concorso.

2020-08-28T11:35:24+00:00
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