Prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera

>>Prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera

 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI MALATTIA E DI DEGENZA OSPEDALIERA AI LAVORATORI DELLA GESTIONE SEPARATA – CIRCOLARE INPS

 

Il 14 giugno 2017 è entrato in vigore, l’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 135/95, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

 

L’Inps, con la circolare n. 139, del 12/10/2017, ha fornito alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.

Nel rinviare, per completezza di informazione, al testo completo della circolare suddetta, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Individuazione delle patologie oggetto della norma

Le patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla normativa in questione sono riportate in uno specifico elenco allegato alla circolare stessa.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:

• il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;

• un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, l’Inps procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.

2017-10-26T20:42:33+00:00
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