Diplomati magistrali: la sentenza delle Sezioni riunite del Consiglio di Stato

>>Diplomati magistrali: la sentenza delle Sezioni riunite del Consiglio di Stato

 

 

DIPLOMATI MAGISTRALI

LA SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DEL CONSIGLIO DI STATO

Grande scalpore ha destato la recente sentenza del Consiglio di Stato a Sezioni Riunite n. 11/2017 che non ha riconosciuto il diritto di alcuni docenti diplomati entro l’anno 2001/02 ad essere inseriti in GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e, conseguentemente, all’assunzione a tempo indeterminato.

Vogliamo qui, innanzitutto, chiarire quali siano i colleghi che sono coinvolti nella sentenza di cui trattasi. O, meglio, perché più semplice, chiarire che alcuni non han nulla da temere.

• Nulla hanno da temere coloro che sono stati inseriti nelle Graduatorie Permanenti, successivamente denominate GAE, essendo in possesso del Diploma abilitante congiunto con il superamento di un concorso ordinario o riservato. Ciò ovviamente prima del 2014 in quanto, in tale anno, il D.M. n. 235 dispose l’aggiornamento delle graduatorie NON consentendo nuovi inserimenti. Sembra, a tale proposito, non rilevare neppure il fatto che chi era in graduatoria eventualmente non abbia presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, poiché la mancata espressione di volontà di rimanere non può recare conseguenze irreversibili (C.d.S. Sez VI 14.7.2014, n. 3616).

• Nulla hanno da temere coloro che sono stati inseriti in GAE o assunti in ruolo con sentenza DEFINITIVA del TAR o del Giudice del Lavoro. In sostanza, quindi, il problema riguarda coloro i quali PER LA PRIMA VOLTA presentarono domanda nel 2014 anno in cui il già citato D.M.235 chiuse le porte a nuovi inserimenti, limitandosi a consentire aggiornamenti di punteggio, conferme in graduatoria, o cambi di provincia. Costoro, secondo la tesi ministeriale, recepita dai Giudici, non avendo mai presentato domanda prima del 2014 sarebbero irrimediabilmente decaduti.

Com’è, dunque, che molti colleghi si sono “svegliati” in un ritardo che sembra così macroscopico? Perché il C.d.S., sez. II, con parere n. 3813 dell’11 settembre 2013 (parere recepito dal d.P.R. Del 25 marzo 2014, n. 235 ha dichiarato l’illegittimità del D.M. 62/2001 “nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia delle graduatorie di istituto e non nella seconda fascia”. Questo fatto ha ingenerato una serie di domande di inclusione in graduatoria e di ricorsi avverso la mancata accettazione della domanda, mancata accettazione derivante, come sopra detto, dalle disposizioni del D.M. 235/2014 che non consentiva nuovi inserimenti, ma solo “aggiornamenti”.

La tesi, in base alla quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) ha affermato che solo a partire dal più sopra citato parere del C.d.S. (sez. II) dell’11 settembre 2013 fosse possibile la presentazione della domanda per i “diplomati”, (senza superamento di concorso -ordinario o riservato, che sia- ) e sulla quale si sono uniformati molti giudizi di TAR o Giudici del Lavoro, è stata totalmente smentita dallo stesso C.d.S. a sezioni riunite e, pertanto, è nato il problema.

A questo punto si aprono tre scenari:

  • chi ha avuto la supplenza annuale o la nomina in ruolo non definitiva, ma in base a sentenza cautelare continua nel suo lavoro fino a che l’Avvocatura dello Stato (in tempi presumibilmente non brevi) risponderà al Ministero che l’ha interpellata per sapere come ed in quali tempi applicare la sentenza del C.d.S.

  • Lo Studio Legale dello SNALS CONFSAL, nell’intento di operare nell’effettivo interesse dei nostri assistiti e non solo di proporre azioni costose per interessi di parte, consiglia di aspettare ad agire in questa fase, fermo restando che l’Ufficio Legale stesso segue la vicenda attentamente e, appena sarà il caso di agire, lo comunicherà. Ragione in più per restare in contatto con il Sindacato onde non perdere alcun passaggio.

  • In prospettiva potrebbe essere necessario arrivare ad una “soluzione politica” (della quale, ovviamente si dovrà parlare con il nuovo Governo, non essendo più questo titolato a prendere iniziative) che dovrà consentire di dare adeguata sistemazione a chi ha avuto un riconoscimento, ora messo in discussione dalla più volte citata sentenza del C.d.S. a Sezioni Riunite, senza dimenticare gli interessi di coloro che in GaE ci sono a pieno titolo quali, per esempio, i laureati in scienze della formazione primaria.

E’ evidente che questo articolo ha lo scopo solo di dare una prima lettura di una vicenda abbastanza ingarbugliata sulla quale poche sono le prospettive di certezza, ma che è attentamente monitorata dallo SNALS CONFSAL onde pervenire a soluzioni che contemperino le esigenze e le legittime aspettative di tutte le parti in causa.

Sugli sviluppi della situazione vi terremo costantemente informati.

 

2018-01-29T19:07:43+00:00
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