Assicurazione

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Polizze assicurative per gli iscritti allo SNALS

LO SNALS ASSICURA TUTTI I PROPRI ISCRITTI CON POLIZZE DEDICATE AI RISCHI PROFESSIONALI ED AGLI INCIDENTI SUL LAVORO ED IN ITINERE.

LA COMPAGNIA CONVENZIONATA E’  LA CATTOLICA ASSICURAZIONI

 

 

1)  POLIZZA INFORTUNI IN ITINERE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI

PER IL PERSONALE IN SERVIZIO  E PERSONALE IN QUIESCENZA (POLIZZA N° 2190311100)

PERSONALE ASSICURATO:

La garanzia è prestata a favore del:

  •    personale della scuola di ogni ordine e grado dipendente dallo Stato e dagli Enti Pubblici o Privati;
  •    personale dell’amministrazione scolastica e dell’università;
  •    personale in quiescenza

che risulti regolarmente iscritto allo SNALS.

AMBITO DELLA GARANZIA

L’assicurazione vale per gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività professionali. L’assicurazione s’intende estesa  agli infortuni che dovessero avvenire durante il tempo strettamente  necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’assicurato  al luogo di lavoro e viceversa, e comunque verificatesi entro un’ora dall’inizio o dal termine  dell’orario di lavoro.

Per il personale in quiescenza  l’assicurazione vale per gli infortuni occorsi agli assicurati in qualità di trasportato su mezzi di trasporto pubblici o in qualità di conducente o trasportato di mezzi privati in conseguenza di  incidenti di circolazione.

MASSIMALI DI GARANZIA

Capitale caso di morte: Somma assicurata per persona € 50.000.

Invalidità permanente: Somma assicurata per persona € 50.000.

L’indennizzo per invalidità permanente è soggetta all’applicazione della seguente franchigia:

  •    se l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si dà luogo ad indennizzo;
  •    se l’invalidità permanente  accertata è compresa tra il 3% e il 25% della totale viene applicata un franchigia assoluta del 3%;
  •    se l’invalidità permanente accertata è di grado pari o superiore al 25% della totale non viene applicata alcuna franchigia.

Diaria da ricovero

Somma assicurata  per persona € 50,00 per ogni pernottamento in istituto di cura . La diaria assicurata è corrisposta per un massimo di 30 pernottamenti in istituto di cura per ciascun anno assicurativo.

DENUNCIA

Va presentata alla Segreteria Generale Snals tramite la Segretaria Provinciale, entro 20 giorni dal sinistro, utilizzando l’apposito modello “B” e deve esser corredata di tutta la documentazione necessaria.

2)   POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ISCRITTI  (POLIZZA N° 2190321100)

PERSONALE ASSICURATO

A) Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Ministeriali, Provveditoriali, Responsabili degli uffici Scolastici Regionali, Responsabili di Istituti di ricerca, distaccato personale della scuola e che siano connessi nello svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni;

B)   Tutto il personale iscritto allo Snals in costanza di servizio.

GARANZIE ASSICURATE

Assicurazione delle responsabilità civile verso terzi

La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine.

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di € 5.000.000 per ogni sinistro, singolo assicurato e per danni a persona con applicazione di un sottolimite pari ad € 5.000.000 per danni a cose, con il massimo risarcimento di € 5.000.000 per anno assicurativo e per la globalità degli assicurati.

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

L’assicurazione è prestata per la responsabilità Civile personale e diretta imputabile agli iscritti al sindacato, svolgente le mansioni di cui alla lettera A), per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (esclusi la Pubblica Amministrazione e lo Stato) nell’espletamento delle proprie mansioni comprese le perdite patrimoniali delle quali gli Assicurati debbano rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica Amministrazione che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa. La garanzia vale anche per perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone  e di altri soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali.

La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per danni che questi sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione e allo Stato a seguito di involontaria violazione di obblighi di servizio, regolarmente accertate da organi di controllo, per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di € 200.000 per ogni sinistro e singolo assicurato con il massimo risarcimento di € 2.000.000 per anno assicurativo e per la globalità degli assicurati.

DENUNCIA

La denuncia va presentata alla Segreteria Generale, tramite la Segreteria Snals di appartenenza, entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l’assicurazione responsabilità civile. La denuncia deve contenere l’indicazione del numero di polizza. L’esposizione precisa e veritiera del fatto,la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni  e dev’essere corredata da eventuale documentazione.

3) TUTELA LEGALE  (POLIZZA N° 700501112)

PERSONALE ASSICURATO

Dirigenti Scolastici,Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi Ministeriali, Provveditoriali, responsabili degli uffici scolastici regionali,Responsabili di istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento, Università ed enti nei quali sia distaccato personale della scuola, iscritto allo Snals e che siano connessi  svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

AMBITO DELLA GARANZIA

La polizza assicura, in sede giudiziale  e  stragiudiziale, l’assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’assicurato. Tali oneri sono:

  •     gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
  •      le spese giudiziali;
  •      le eventuali spese del legale della controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società;
  •     Spese di intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio  del Consulente Tecnico di Parte e Periti purchè scelti in accordo con la Società
  •      Il contributo unificato per le spes degli atti giudiziari L.23 dicembre 1999 n°448 art.9 DL 11.3.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

MASSIMALI DI GARANZIA

€ 8.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,per ciascun assicurato.

DENUNCIA

In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per iscritto alla Segreteria Generale entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto, o dal giorno in cui l’assicurato ne viene a conoscenza,tramite la Segreteria Provinciale Snals di appartenenza utilizzando l’apposito modello “C”.

 

 

2010-04-26T14:21:35+00:00
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