MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 22 dicembre 2023 

Revisione e aggiornamento della tipologia delle  classi  di  concorso
per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola  secondaria
di primo e di secondo grado. (24A00733) 
(GU n.34 del 10-2-2024)

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera  b)  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e  in  particolare,  l'art.  4,  comma
2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, recante «Ulteriori misure  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  riguardante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente  la
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e,
in particolare, l'art. 10, comma 1-bis; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare,  la  Riforma  M4C1R2.1  della  missione  4  -
Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta  dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Vista la milestone UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative per l'efficace attuazione  e  applicazione  di
tutte le  misure  relative  alle  riforme  dell'istruzione  primaria,
secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di  almeno  70.000
docenti con il nuovo sistema di reclutamento; 
  Visto  l'accordo  ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la Strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81,  di  adozione  di  «Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  delle  risorse  umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma  4  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,  avente  a   oggetto   «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art.  5,  recante  «Scuola
secondaria di I grado»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino  degli
istituti  professionali  a  norma   dell'art.   64,   comma   4   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, di  adozione  del  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
52, avente ad oggetto «Regolamento  di  organizzazione  dei  percorsi
della sezione a indirizzo sportivo del sistema  dei  licei,  a  norma
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, di adozione  del  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera  a)
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
agosto 2023, riguardante il percorso universitario  e  accademico  di
formazione iniziale e  abilitazione  dei  docenti  di  posto  comune,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I
e II grado; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro  della  salute,  24  maggio   2018,   n.   92,   concernente
«Regolamento recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli
indirizzi di studio dei  percorsi  di  istruzione  professionale,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, recante la revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale
nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio  2015,
n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 febbraio  2005,  n.  22,  con  il  quale  sono  state
individuate le classi di lauree  specialistiche  corrispondenti  alle
lauree previste dal  pregresso  ordinamento  universitario,  ai  fini
dell'accesso all'insegnamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  26
luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione
e l'attivazione, da parte delle  universita',  dei  corsi  di  studio
(attuazione decreti ministeriali del 16 marzo  2007,  di  definizione
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in
particolare l'allegato  2,  recante  «Corrispondenza  tra  Classi  di
laurea relative al decreto  ministeriale  n.  270/2004  e  Classi  di
laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte
la revisione  e  l'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi  di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 19 del 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12  giugno  2020,
n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da  abbinare,
in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui  al
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  alle  discipline  di
riferimento del biennio e  agli  insegnamenti  del  terzo,  quarto  e
quinto  anno  indicati  nell'allegato  3  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,  24  maggio
2018, n. 92»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
ottobre 2023, n. 205, recante «Disposizioni concernenti  il  concorso
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e
di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma  11  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
e  dal  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112»; 
  Visto la  sentenza  del  T.A.R.  Lazio  -  Sezione  Terza  Bis,  n.
6539/2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
2021, emesso in conformita'  al  parere  del  Consiglio  di  Stato  -
Sezione prima, n. 1460/2021, relativo  al  ricorso  straordinario  al
Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in  data  31
ottobre 2023; 
  Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con  parere
reso nella seduta plenaria n. 115  del  23  novembre  2023,  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e  che  non
limitano le prerogative dell'amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali; 
  Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere  parzialmente
le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia: 
    1) con riferimento alla classe di concorso  A-01,  l'osservazione
relativa all'aggiunta di requisiti alle note (1) e (4) e alla LS-103,
in quanto  adottate  in  accoglimento  di  precedenti  richieste  del
Consiglio universitario nazionale; 
    2) le osservazioni relative alla  classe  di  concorso  A-12,  la
quale, risultante dall'accorpamento della ex A-12 e  della  ex  A-22,
deve  prevedere  i   requisiti   necessari   all'insegnamento   delle
discipline letterarie nella scuola secondaria di I e di II grado; 
    3) con riferimento alle classi di concorso ex A-70, ex  A-71,  ex
A-72 ed ex A-73,  relative  alle  scuole  con  lingua  d'insegnamento
slovena  o  bilingui  del  Friuli-Venezia   Giulia,   la   contestata
previsione di taluni CFU, poiche' gli stessi consentono di  garantire
che la base culturale dell'insegnamento in tali scuole sia comune; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto, adottato ai sensi  dell'art.  4,  comma
2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate
e aggiornate le classi  di  concorso  di  cui  alla  tabella  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, per  l'accesso  ai
ruoli del personale  docente  della  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo  grado,  attraverso  la  loro  razionalizzazione  e  il  loro
accorpamento, al  fine  di  promuovere  l'interdisciplinarita'  e  la
multidisciplinarita' dei profili professionali innovativi. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) CFU: crediti formativi universitari; 
    b) CFA: crediti formativi accademici; 
    c) SSD: settori scientifico-disciplinari; 
    d) SAD: settori artistico-disciplinari. 
                               Art. 2 
 
                         Classi di concorso 
 
  1. La tabella A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria  di
primo e secondo grado, identificate attraverso uno  specifico  codice
alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi,  i  titoli  necessari
per l'accesso alle suddette classi di  concorso.  Relativamente  alle
classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71,  resta
ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I  grado  e
della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati
per la gestione informatica e dello  stato  giuridico  del  personale
docente sono opportunamente differenziati  a  seconda  del  ruolo  di
appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali  relative
alle suddette classi di concorso  si  procede  alla  formulazione  di
graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente,  si
procede alla compilazione di distinte graduatorie per  l'attribuzione
delle supplenze. 
  2. La tabella A/1, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, individua  la  corrispondenza  tra  gli  esami  del  vecchio
ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso,  e
altri esami di contenuto omogeneo. 
                               Art. 3 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto  possono
essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento,
di primo  livello,  specialistica,  magistrale,  magistrale  a  ciclo
unico) o di diploma  accademico  (di  previgente  ordinamento,  di  I
livello, di II  livello)  e  tramite  corsi  singoli  universitari  o
accademici. Non sono computabili i CFU e CFA  conseguiti  tramite  la
tesi di laurea o di diploma accademico. 
  2. Coloro che, in possesso di laurea o  di  diploma  accademico  di
previgente ordinamento, devono  integrare,  se  necessario,  il  loro
piano di studi, sostengono per ciascuna annualita' richiesta esami di
nuovo ordinamento per un totale di  12  CFU  o  CFA,  con  la  stessa
denominazione  o  con  la  denominazione  a  essa  rapportabile  come
definita dall'Autorita' accademica e sempre nei corrispondenti SSD  o
SAD  previsti  per  le  lauree  o  i  diplomi  accademici  di   nuovo
ordinamento. Per ogni esame semestrale e' sostenuto un esame da 6 CFU
o CFA. 
                               Art. 4 
 
                 Equiparazione tra titoli di studio 
 
  1. Quando nella tabella  A,  nella  colonna  rubricata  «Titoli  di
accesso Lauree magistrali»,  e'  indicata  una  specifica  classe  di
laurea magistrale, costituiscono titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso anche  la  laurea  specialistica  e  la  laurea  di  vecchio
ordinamento  a  essa  corrispondenti  ai  sensi  delle  equiparazioni
stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione,  del  9  luglio  2009  e  successive
modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui tali lauree  non
siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne. 
  2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento  trovi  corrispondenza
con piu' classi di  lauree  specialistiche  o  magistrali,  ai  sensi
dell'art.   2   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009  e
successive modificazioni ed integrazioni, sara'  compito  dell'Ateneo
che ha conferito il  diploma  di  laurea  rilasciare,  a  chi  ne  fa
richiesta, un certificato che  attesti  a  quale  singola  classe  di
laurea magistrale e' equiparato il titolo di studio posseduto. 
                               Art. 5 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono
in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle  classi  di
concorso ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19, come modificato e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  del  9
maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5,  possono
fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda  di
partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure  abilitanti
e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o  per  accedere  alle
graduatorie per il conferimento delle supplenze. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma  17,  e
seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  le
disposizioni contrattuali sulla  mobilita'  del  docente  individuato
come soprannumerario, i docenti con incarico  a  tempo  indeterminato
assegnati  a  insegnamenti  attribuiti,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come  modificato
e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una
classe di concorso  differente  rispetto  a  quella  di  titolarita',
mantengono le attuali sedi e cattedre finche' permangono in  servizio
nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o  in
esubero qualora, ai sensi della contrattazione  collettiva  nazionale
sulla mobilita', siano utilizzati nel grado inferiore  mantengono  il
trattamento giuridico-economico  loro  spettante  in  riferimento  al
ruolo di titolarita'. 
  3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art.  18-bis
del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto  2023,
si applicano i requisiti di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 
    Roma, 22 dicembre 2023 
 
                                          Il Ministro dell'istruzione 
                                                  e del merito        
                                                   Valditara          
Il Ministro dell'universita' 
      e della ricerca       
          Bernini           

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 142 
                                                            Tabella A 
 
                 CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, 
              TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 
 
Note: 
    Di norma le note apposte accanto ai titoli d'accesso alle  classi
di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU
o  CFA)  vadano  conseguiti  in   ciascuno   specifico   settore   di
conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in  cui  le  note  prevedano,  in
relazione ad  un  numero  totale  di  crediti,  diversi  settori,  e'
possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell'ambito di  tutti
i settori elencati purche' la somma complessiva dei crediti  non  sia
inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti,
senza limitazioni o vincoli numerici,  in  uno  solo  dei  settori  o
distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti
salvi i casi in cui le note prevedano in  modo  specifico  un  numero
minimo di crediti per uno o piu' settori. Qualora il totale  dei  CFU
richiesti sia superiore alla somma di quelli  richiesti  nei  diversi
settori, la distribuzione dei restanti CFU e' a scelta del  candidato
tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale. 
    Si evidenzia quanto previsto dall'art. 5, comma 1, che si riporta
integralmente: «Coloro i quali, all'entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono in possesso di titoli di studio  validi  per  l'accesso
alle classi di concorso ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e  integrato  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9  maggio  2017,  n.  259,  con  particolare  riferimento
all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti  ivi  previsti  per
presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle
procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o
per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze». 
    Le discipline non linguistiche possono essere  insegnate  con  la
metodologia  CLIL  da  tutti  i  docenti  ad  eccezione   di   quelli
appartenenti  alle  classi  di  concorso  A-22  (nuova),  A-23,  A-70
(nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti  alle  classi
di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77,
A-80,  A-81,  A-82,  A-85  possono  insegnare  con  metodologia  CLIL
esclusivamente le  discipline  non  linguistiche  loro  assegnate.  I
docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano  con
la metodologia CLIL devono essere in possesso di: 
      a) certificazione nella specifica lingua straniera  di  livello
pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7  marzo  2012,  n.
3889, e del decreto del Ministro dell'istruzione 10  marzo  2022,  n.
62, concernente i requisiti per la valutazione  e  il  riconoscimento
della    validita'    delle    certificazioni    delle     competenze
linguistico-comunicative   in   lingua   straniera   del    personale
scolastico; 
      b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 30 settembre  2011,  recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di  una
disciplina, non linguistica, in lingua straniera  nelle  scuole»,  ai
sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale  10  settembre  2010,  n.
249,  o  del  decreto  dipartimentale  23  giugno  2022,   n.   1511,
concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di  perfezionamento
per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio  nelle  scuole
dell'infanzia  e  primaria  e  dei  corsi  di   perfezionamento   per
l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in
lingua  straniera  rivolte  ai  docenti  in  servizio  nelle   scuole
secondarie di I e II grado. 
    I titoli di accesso previsti per le classi di concorso  accorpate
si intendono validi anche  per  quelle  procedure  che  eventualmente
continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. 
    Laddove presente, la dizione «Istituti  professionali  -  vecchio
ordinamento» si intende  riferita  ai  percorsi  di  secondo  livello
dell'istruzione degli adulti, fino all'entrata in  vigore  del  nuovo
ordinamento  dell'istruzione  professionale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          TABELLA A/1 
 
OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO  DEI  TITOLI  DI
VECCHIO  ORDINAMENTO  PER   L'ACCESSO   ALLE   CLASSI   DI   CONCORSO
LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA  DEI
                  TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico