EROGAZIONE INDENNITA’ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI

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EROGAZIONE INDENNITA’ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI

Nel mese di luglio, i datori di lavoro dovranno erogare la somma di 200 euro ai dipendenti pubblici e privati, che rappresentano circa la metà della platea di 31,5 milioni di beneficiari della misura contro il caro vita prevista dal Decreto aiuti.

Nessuna dichiarazione per i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che avranno diritto al bonus una tantum da 200 euro, non dovranno compilare alcuna auto-dichiarazione per esercitare il diritto di ricevere il bonus, come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti.

Per i dipendenti privati, compresi i lavoratori delle scuole paritarie, non si tratta di un’erogazione automatica: serve prima una autocertificazione con la quale il lavoratore dichiari di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza

La platea

L’una tantum andrà non solo ai dipendenti, ma anche a pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari anche autonomi e professionisti ma per queste per queste categorie servirà un decreto attuativo.

Aventi diritto

Lavoratori   dipendenti   che   abbiano   i   seguenti requisiti:

  • Non siano titolari delle prestazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 18 del DL 50/22 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione sociale o di invalidità civile oppure reddito di cittadinanza);
  • Reddito personale, assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 000 euro (non rientrano nel reddito: reddito casa di abitazione, TFR o competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, assegni familiari e assegno unico universale)
  • Aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% (ex 1 co.121 L.234/2001) nel 1° quadrimestre 2022 per almeno una mensilità, che spetta a chi percepisce una retribuzione mensile (calcolata su 13 mensilità) non eccedente l’importo di 2.692 euro;
  • Avere una busta    paga     a          luglio    (o un’erogazione  della  Naspi  prima  del  1° luglio). Restano quindi attualmente esclusi tutti i precari con contratto al 30
2022-06-16T10:23:07+00:00
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