Esame di Stato – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

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Esame di Stato –  Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Candidati interni

Presentazione domande: 16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021

Studenti dell’ultima classe

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di

secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito

Presentazione domande: 7 dicembre 2021 – 31 gennaio 2022

Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di  Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto  secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli  scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva  nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle  attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di  secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Candidati esterni

Presentazione domande: 16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

  1. a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
    d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato  la frequenza prima del 15 marzo 2022.

l’ammissione dei candidati  esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame  preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli  anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle  previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal  piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non
hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame  di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe  dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è  ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è  sottoposto.

DGOSV21-28118

2021-11-17T11:14:22+00:00
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